PPRuNe Forums - View Single Post - Ryanair...ma quanto paga?
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Old 5th Apr 2016, 16:35
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RaymundoNavarro
 
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Ciao Speedbird,
io credo tu ti riferisca al Regolamento 465/2012 avente la finalità programmatica, in generale, di assicurare un quadro di certezza del diritto dopo le modifiche introdotte nelle legislazioni di alcuni stati membri in relazione ai cambiamenti della realtà sociale, insieme ad altre, più specifiche, finalità.

Sulla base di questo presupposto viene quindi ad operare il legislatore comunitario che, con precisione chirurgica, introduce alcune nuove specificazioni che partono dalla definizione di Base di servizio:
(18 ter) ….il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato. Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di "base di servizio" come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della "base di servizio" non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

Ne discende in successione che la norma generale introdotta ora è la seguente:
"5. Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91."

E nella stessa direzione viene modificato anche il regolamento di attuazione:
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.

Le conseguenze per Italia sono di tutta evidenza dato che vengono equiparati ex lege i trattamenti riservati ai lavoratori dipendenti occupati nel trasporto aereo per i vettori aventi base sul territorio nazionale; vettori che, invece, in molti casi continuavano ad applicare la normativa del loro paese di provenienza, con evidenti conseguenze in pejus sia rispetto al trattamento retributivo che a quello previdenziale e fiscale.

L’Inps ha anche emanato una circolare interpretativa del Regolamento (UE) n. 465/2012. Si tratta della circolare n. 115 del 19 settembre 2012.

Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita' professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente.

Con questa disposizione normativa, dunque, l’Italia sembra propendere per un’applicazione di fatto, dal gennaio 2012, della normativa europea, senza però farvi in alcun modo riferimento, con i prevedibili problemi applicativi e di coordinamento che si auspica possano trovare soluzione in sede di conversione del decreto legge o nella successiva prassi amministrativa.

Purtroppo le conversioni di tale decreto non vi sono mai state ed il Regolamento in questione è stato ritenuto conflittuale con la LEGGE (giurisprudenzialmente di livello superiore) da me citata e nuovamente disallineata con la basic regulation.
Per riassumere (scusami se mi sono dilungato e spero di aver centrato quello che tu chiedevi....) i modi per pretendere.....ci sarebbero....nessuno si vuole prendere responsabilità ed a richiesta di "interpretazioni" ne vengono date altre ancora più lacunose.........

Fu proprio sulla base di dette regole che io ed alcuni miei Colleghi facemmo l'esposto riportato qualche post fa....pensa come ci siamo rimasti.....

Ma non demordiamo......il problema rimane in Europa? Ci siamo rimboccati le maniche e ci stiamo lavorando in Europa....

Alby
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