PPRuNe Forums - View Single Post - Diritto alla Tessera Sanitaria?
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Old 21st Feb 2015, 03:59
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overclock25
 
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In teoria no, se si è all'estero diversamente dallo status di: LAVORATORI DI DIRITTO ITALIANO IN DISTACCO...si perde l'assistenza sanitaria nonché anche la tessera sanitaria TEAM:

ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza
all’estero, iscritti AIRE, si distingue in due diverse fattispecie, alle quali lo Stato
italiano riconosce diversa forma di assistenza sanitaria.
A) Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in distacco
all’estero e pensionati di diritto italiano.

1) residenti in paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e
Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite
convenzioni.
Il lavoratore e il pensionato residente in un paese dell’UE, SEE e
Svizzera per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato
italiano, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si
risiede, deve richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello
S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato
direttamente all’istituzione competente all’estero per ottenere i livelli i
assistenza dei cittadini del paese di residenza.
2) residenti in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna
convenzione con l’Italia
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel
paese di residenza. Prima della partenza dovrà farsi rilasciare dalla ASL
di ultima iscrizione l’attestato di diritto ex art. 15 del DPR 618/80,
dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Pertanto
il lavoratore dovrà anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali
potrà chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio consolare
all’estero, secondo i tempi e le procedure previste dal DPR 618/80, per
le quali si consiglia di consultare il sito del Ministero della Salute ove
sono reperibili anche i documenti, al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/assistenzaS...rnaMenuAssiste
nzaSanitaria.jsp?id=1092&menu=italiani
3) assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore
in distacco.24
Per il lavoratore di diritto italiano in distacco, l'art. 12, comma 2, del
D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro
temporaneo l'assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora.
A tal fine è necessario possedere:
- un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice
fiscale;
- documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano
all’estero.
In alternativa il lavoratore può presentare alla ASL l’attestato ex art.12
del DPR 618/80 rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana
all’estero.
Si precisa che i lavoratori in distacco AIRE hanno diritto al rilascio della
TEAM da parte della ASL.
Il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali
di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, ad eccezione
del medico di fiducia - sospeso al momento del rilascio del modello per
l’assistenza all’estero per soggiorni all’estero superiori a 30 giorni -
potendo ricorrere tuttavia al medico di medicina generale della ASL o al
medico di fiducia usufruendo della visita occasionale a pagamento.
Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a trenta giorni,
nel rispetto delle disposizioni regionali e di quanto previsto nell’Accordo
con i medici di medicina generale, sarà possibile procedere alla
reiscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina
generale.
Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i
religiosi che svolgono la propria missione all’estero, con rapporto di
lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall’Istituto
centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione. Anche in
questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà
fornire l’attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla
Diocesi di appartenenza.
B) Cittadini italiani iscritti AIRE
1) Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che
non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il
diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero.
Potrebbe, in tal
caso, essere utile tutelarsi per la copertura sanitaria all’estero con una
polizza assicurativa privata.

2) Assistenza sanitaria in Italia in caso di rientro temporaneo.
In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE
limitatamente alle figure dei: titolari di pensione erogata da Enti
previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante ( nati 25
in Italia ) la norma contenuta nell’art. 2 del D.M. 1 febbraio 1996
prevede l’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del
Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole
prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni
nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria
copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni
sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate.
I cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di
rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo
Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in
forma diretta in Italia.
Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti
all’Aire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/assistenzaS...aSanitaria.jsp

Ovviamente i pensionati retributivi che vanno a godersi i soldi e il sole a Cipro hanno tutte le tutele del caso ed i lavoratori che vanno all'altro capo del mondo per campare al solito vengono mazziati!
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