circolare INPS 56 del 10.04.2013
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Settore trasporti
omissis
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo, restano invariate anche le aliquote contributive differenziate in relazione a data di iscrizione al Fondo, anzianità complessivamente maturata (anche in gestioni diverse) al 31 dicembre 1995, e adesione ai fondi complementari. Quindi:
-per gli iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%.
-Per gli iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva a fine 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,7% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997).
-Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, stessa aliquota prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD, quindi 33%, maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del Dlgs 164/1997 (5%), quindi pari al 38%. Per permettere il conguaglio della contribuzione già versata con l’aliquota del 37,70% dal 2007 al 2012 sarà spedita apposita comunicazione con relativo bollettino Mav.
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Suole ricordare che la contribuzione al Fondo Volo per i dipendenti di operatore aereo italiano è 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro.
Se la contribuzione è volontaria e non esiste un datore di lavoro che trattenga le imposte alla fonte e i contributi INPS allora la aliquota è totalmente a carico del dipendente.