Per completezza....
Riferimento: Regolamento (ENAC) ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI
Il Documento lo trovi qui:
http://www.enac.gov.it/repository/Co...3-4mag2015.pdf
Art. 10 punto 1
Il titolare o il richiedente di licenza di pilotaggio o attestato rilasciato dall’ENAC può sottoporsi a visita medica di primo rilascio, rinnovo o di riconvalida dell’idoneità psicofisica in uno qualsiasi dei Paesi Europei o aderenti ad EASA. E’ inoltre possibile effettuare il primo rilascio, rinnovo o riconvalida dell’idoneità psicofisica presso gli organismi sanitari, situati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o di quello dei Paesi aderenti ad EASA purché l’AeMC, come previsto dalla norma, sia certificato da EASA o l’AME sia certificato da uno dei Paesi Europei o aderenti ad EASA.
Art 10 punto 2
Copia del certificato o del rapporto medico di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri e della intera documentazione clinica relativa alla visita deve essere inviata all’AMS dell’ENAC a cura dell’AeMC o dell’AME, presso il quale è stata effettuata la visita.