PPRuNe Forums - View Single Post - Tasse
Thread: Tasse
View Single Post
Old 5th Mar 2015, 21:01
  #19 (permalink)  
kuitogu
 
Join Date: Mar 2015
Location: z
Posts: 1
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Questo non e' un interpello ufficiale con valore legale, pero' e' una semplice domanda in forma scritta fatta all' agenzia delle entrate che sembra confermare che NON si deve dichiarare in italia..
Poi vai a capire..!
Richiesta in merito a modello UNICO:
Ho soltanto il reddito da lavoro certificato da modello P60 irlandese, dal quale si evidenziano le trattenute operate dallo Stato Irlandese.
Dal momento che: secondo la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda dell'11 giugno 1971 per evitare le doppie imposizioni (art.14 comma 3, ...le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili sono tassabili nello Stato contraente in cui e` situata la sede della direzione effettiva dell'impresa) e la sede effettiva e` a Dubino, ritengo che io non debba provvedere a denunciare il medesimo reddito anche in Italia con mod.UNICO.
Gentile Contribuente, i redditi percepiti da contribuenti residenti in Italia, ma prodotti all'estero, devono essere dichiarati se: non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; esiste convenzioni contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nel caso da Lei prospettato, ai sensi del comma 3, art. 14 Convenzione
n. 583 del 09/10/1974, pertanto, i redditi percepiti non devono essere dichiarati, poiché le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassati dallo Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Cordiali
saluti.

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
kuitogu is offline