PPRuNe Forums - View Single Post - Soluzione che legalizza i contratti FR in Italia
Old 30th Aug 2014, 23:59
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pilotaryan
 
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Le mie conclusioni circa il loro documento sono:

1- al punto 1 loro fanno riferimento a dei cambiamenti nella legislazione italiana riferendosi probabilmente al decreto sviluppo del dicembre 2012, decreto che va ben oltre alla questione fiscale ma determina la sede in Italia di qualsiasi detentore di AOC che abbia una base nel nostro paese. Quindi di fatto stabilisce sede fiscale, contributiva e legislativa in Italia.
Questo è il testo dell'art.38 in questione:

1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Ora la domanda che sorge spontanea è: FR non sta cercando di adeguarsi all'art.38 come paventano nella loro comunicazione agli equipaggi ma stanno semplicemente applicando alla lettere il trattato bilaterale contro la doppia tassazione, trattato che però è in vigore da ben prima che FR stabilisse la loro prima base in Italia. Fino ad oggi hanno quindi evaso le tasse in Italia sui voli nazionali?

2- al punto 4 la stessa FR dice che coloro che siano fiscalmente residenti in Italia sono tenuti, da sempre, a fare la dichiarazione dei redditi in Italia. La stessa cosa però non viene detta dagli accountant che la struttura appioppa agli ignari piloti quando vengono assunti e costretti a diventare company directors delle proprie LTD irlandesi.

3- al punto 6 si evince chiaramente che il calcolo delle tasse sui voli nazionali si basa sull'applicazione dell'art. 51 del TUIR basato su un calcolo dell'imponibile sul 50% del guadagnato e su facilitazioni fiscali aggiuntive date dalle diarie tax free, in pratica si applicano regole italiane ad un contratto irlandese con il solo ed unico fine di abbassare l'imponibile. Ma scegliere la legislazione contrattuale che più fa comodo in parallelo con quella fiscale che più ci aggrada è palesemente una caxxata, lo capisce anche un analfabeta.
Loro cercano di correre ai ripari dicendo che tali agevolazioni si applicano solo alle basi con un contratto collettivo ma tali contratti collettivi non sono mai stati stipulati secondo la normativa italiana e quindi trattasi dinun'altra caxxata.

4- nel documento si parla anche di un "formal positive ruling beiing received by the italian authorities" su questa interpretazione delle leggi ma io, fino ad ora, non ne ho visto la minima traccia. Però magari qualcuno dei dipendenti FR ne ha copia?
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