PPRuNe Forums - View Single Post - Soluzione che legalizza i contratti FR in Italia
Old 30th Aug 2014, 09:21
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pilotaryan
 
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flydive,

di infantile c'e' solo il comportanento di coloro che vengono qui a sventolare la correttezza e legalita' del loro operato quando ci sono intere organizzazioni professionali con tanto di team di legali che hanno analizzato la vicenda senza riuscire a venirne a capo con l'attuale setup.
Visto che zxccxz sembra molto preciso e pignolo nell'analisi di notam, chiusure di spazi aerei etc mi chiedevo solo se potesse essere altrettanto zelante nello spiegarci come ha risolto la questione di cui parliamo in questa discussione.

Prendendo alla lettera quanto nel link e quote, nessun pilota e ben pochi indipendenti in tutte le professioni potrebbero essere considerati "contractors".
Esattamente, magari troverai esplicativo il seguente passaggio:

Il divieto di intermediazione di manodopera. L'art. 1 della legge 1369/60 vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio.
Per appalto di mere prestazioni di mano d'opera si intende ogni forma di appalto o subappalto nel quale l'appaltatore utilizzi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, anche nel caso in cui l'appaltatore corrisponda un compenso all'appaltante per l'uso di macchinari e attrezzature.
In particolare la legge vieta all'imprenditore:

  • di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
  • di affidare a intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda sono limitati ai soli casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche
Va sottolineato che al fine di valutare la legittimita' o meno dell'appalto, il conferimento eventuale di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltatore deve comunque essere di modesta entita' quantitativa e qualitativa. Va inoltre valutata la rilevanza dell'apporto dell'appaltatore per esempio nel caso di conferimento di know how, software, beni immateriali o capitali rilevanti.
Sono quindi leciti gli appalti di opere o servizi a condizione che non nascondano appalto di mere prestazioni di lavoro, fatto che si verifica allorche' il committente, pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera o il servizio, si rivolga ad altra impresa esclusivamente per avere la mano d'opera.
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