Art. 14 comma 3 del Trattato bilaterale sulle doppie imposizioni tra Italia e Irlanda:
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Di questa cosa se n'è parlata fino allo sfinimento, pensavo fosse chiara questa cosa...
Ciò che invece molti hanno sempre fatto finta di ignorare è il concetto di sede principale dei propri affari ed interessi. De gustibus.