Nello stesso documento l'articolo che ci interessa è il 9.1.6:
9.1.6 L’operatore deve assicurare che il riposo minimo previsto, sia periodicamente incrementato, prevalentemente presso la base di servizio, ad un periodo di riposo non inferiore a 36 ore comprendente almeno una notte locale in maniera da costituire un periodo di riposo settimanale; l’intervallo massimo fra la fine di un periodo di riposo e l’inizio del successivo non può superare 168 ore.
Quindi minimo 36 ore comrensivo di una notte locale entro 168 ore.
Ovvero dopo 7 giorni consecutivi d'impiego ti spetta il riposo di cui sopra.