PPRuNe Forums - View Single Post - Eu Ops 1 Vs. JAR Ops 1
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Old 24th May 2008 | 00:02
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ctrevisan
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In realtà la situazione (un po' complessa) è la seguente:

1) Dall'entrata in vigore della EU-OPS in poi, fino a quando l'EASA non avrà pubblicato delle nuove "specifiche di certificazione" in materia di FTL: In questa fase si applica il Reg. 3922/1991 emendato dal 1899/2006, che dice:

Reg. 3922/1991 – Articolo 8.4

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 citate e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell‘Allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notifica, avvia la procedura di cui all’Art. 12.2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e possano essere applicate.

In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura.

2) Da quando l'EASA avrà pubblicato le nuove "specifiche di certificazione" in materia di FTL, si applica l'articolo 22 del nuovo Regolamento Basico (216/2008), che dice:

Articolo 22 - Certificazione delle operazioni di volo

2. Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo:
a) l’Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l’osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includeranno tutte le principali disposizioni della sottoparte Q, dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 tenendo conto delle più recenti evidenze tecniche e scientifiche;
b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di
certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri che intende concedere l’approvazione per tale schema individuale;
c) dopo la notifica l’Agenzia entro un mese valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Trascorso tale tempo lo Stato membro interessato può concedere l’approvazione come da notifica a meno che l’Agenzia abbia discusso lo schema con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. In tal caso, qualora lo Stato membro sia d’accordo con le modifiche in questione, può concedere l’approvazione secondo quanto concordato;
d) nel caso di urgenti e impreviste circostanze operative o di necessità operative impreviste di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono, in via provvisoria, applicare deroghe alle specifiche di certificazione fintantoché l’Agenzia non esprima il proprio parere;
e) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell’Agenzia relative a uno schema individuale, l’Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida se lo schema individuale soddisfi o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3;
f) i contenuti degli schemi individuali accettabili per l’Agenzia, o su cui la Commissione ha preso una decisione positiva conformemente alla lettera e, sono pubblicati.


Ricapitolando:

- Da Luglio 2008, decide la Commissione Europea;
- In seguito, valuterà l'EASA e deciderà la Commissione.

Tutto chiaro?

Ciao a tutti,

CT
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