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Old 2nd Feb 2008, 13:43
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tarjet fixated
 
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Ti lascio un paio di "quote" dall'accordo bilaterale IT/UK attualmente in vigore:

Articolo 8 - Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui č situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima č situata a bordo di una
nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui č
residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune «(pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di una attivitą dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attivitą non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivitą č quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivitą dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non č residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non č sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale č situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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