PPRuNe Forums - View Single Post - Ryanair cancella voli per mancanza di piloti
Old 10th Feb 2018, 12:00
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RaymundoNavarro
 
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@30N


4.3. – Gli adempimenti: l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese

Per quanto concerne l’iscrizione della delibera di trasferimento, le linee guida distinguono i trasferimenti che avvengono in ambito europeo da quelli che avvengono in ambito extra – europeo con l’avvertenza che solo, per questi ultimi, il Notaio dovrà verificare la compatibilità della decisione assunta ovvero del trasferimento con la normativa del Paese extra Ue interessato.

Trasferimenti in ambito extraeuropeo

Come evidenziato in premessa a questa sezione, per quanto concerne i trasferimenti che coinvolgono un Paese non appartenente all’Unione Europea, è necessario sempre che il Notaio effettui un’indagine preliminare con lo scopo di accertare l’ammissibilità o meno del trasferimento nella normativa del Paese estero[6].

Si potranno, quindi, verificare le seguenti situazioni:

– nel caso di società italiane che deliberano il trasferimento di sede in uno Stato extraeuropeo e scelgono di non rimanere soggette all’ordinamento giuridico italiano, in questo caso, se il trasferimento viene giudicato ammissibile dal Notaio che, come si è visto, deve verificare l’ammissibilità, entro 30 giorni è lo stesso Notaio che deposita la delibera al Registro delle Imprese. In un periodo di tempo successivo, una volta perfezionati tutti gli adempimenti previsti dal Paese di destinazione, è sempre lo stesso Notaio che presenta una copia del certificato che attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese di destinazione o, comunque, l’avvenuto trasferimento della sede nel Paese di destinazione e lo Statuto aggiornato. Qualora la legislazione del Paese prescelto dovesse prevedere la costituzione secondo la normativa locale, il Notaio avvia la procedura di scioglimento e, una volta terminata, si procede alla cancellazione; per cui:

– nel caso di società italiane che deliberano il trasferimento di sede in uno Stato extra UE ma che decidono di rimanere soggette all’ordinamento giuridico italiano, in questo caso, dopo che ne è stata verificata l’ammissibilità, è necessario iscrivere solo l’atto di trasferimento perché la società rimane iscritta in Italia; anche in questo caso si ha una doppia iscrizione sia in Italia che all’estero con conseguente mantenimento degli obblighi pubblicitari in Italia;

– nel caso di società extraeuropee che deliberano il trasferimento di sede in Italia, anche in questo caso, dopo averne valutato o meno l’ammissibilità, l’atto estero è iscritto nel Registro delle Imprese previo deposito presso un Notaio italiano. Qualora la società extra UE dovesse adottare una delle forme giuridiche previste dal nostro ordinamento, è necessario l’intervento del Notaio.


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