Aiuti di stato e low cost..
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vorrei sapere ENAC e Aeroporto di Bologna cosa ne pensano
vorrei sapere ENAC e Aeroporto di Bologna cosa ne pensano
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ENAC?...ma figurati...ma se in Agosto erano in ferie!e se non lo sono tra Covid e hacker la scusa per non fare nulla è pronta e servita...non vigilano neppure le pochissime compagnie con AOC italico, figurati quello bulgaro...
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Ma anche no...ENAC è un ente di regolamentazione tecnica/amministrativa, non di garanzia dei pagamenti dei lavoratori (ci sono altri enti preposti) e verifica i requisiti di sostenibilità di bilancio fidandosi dell'attestazione del'AM (altrimenti Alitalia ENAC dovrebbe averla chiusa da almeno 20 anni);...non va certo a guardare le buste paga e i pagamenti ai dipendenti...figurati poi una società straniera; non facciamo confusione. E comunque...parliamo di un ente inefficiente, come la quasi maggior parte delle amministrazioni pubbliche del nostro amato Paese.
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Ma anche no...ENAC è un ente di regolamentazione tecnica/amministrativa, non di garanzia dei pagamenti dei lavoratori (ci sono altri enti preposti) e verifica i requisiti di sostenibilità di bilancio fidandosi dell'attestazione del'AM (altrimenti Alitalia ENAC dovrebbe averla chiusa da almeno 20 anni);...non va certo a guardare le buste paga e i pagamenti ai dipendenti...figurati poi una società straniera; non facciamo confusione. E comunque...parliamo di un ente inefficiente, come la quasi maggior parte delle amministrazioni pubbliche del nostro amato Paese.
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Dispositivo dell'art. 203 Decreto "Rilancio"
1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attivita' dell'ENAC.
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1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attivita' dell'ENAC.
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Il decreto rilancio non prevede che enac controlli se gli stipendi vengono pagati o meno. L'art 203 prevede che gli stipendi di .....ecc ecc non siano sotto una certa soglia😉