bauscia
16th Sep 2014, 13:39
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Art. 28 - Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
(........)
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.".
Art. 28 - Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
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3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.".