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View Full Version : Eu Ops 1 Vs. JAR Ops 1


Volorovescio
12th May 2008, 08:49
Vorrei chiedervi se sapete se le EU OPS 1 sono già in vigore e se no da quando?
In pratica si fa fede ancora alle JAR Ops 1 o le EU Ops 1 ?
Grazie

Henry VIII
12th May 2008, 08:54
Saranno in vigore dal 16 luglio prossimo.

Volorovescio
12th May 2008, 09:01
Molto, molto bene allora!! Visto che li c'è la subpart q "flight time limitation" e li dice 13 ore al massimo da ridurre di 30 minuti dalla terza tratta in poi.

Henry VIII
12th May 2008, 09:08
Dettagli applicabilità da Enac. (http://www.enac-italia.it/Implementazione_AnnexIII_Reg_3922-91/intro.htm)

Volorovescio
12th May 2008, 09:45
Grazie Henry,
vedo che sei molto afferrato su questa questione.
Visto che l' interpretazione di enac è molto complessa, puoi dirmi solo se ho ragione?
Le 13 ore di servizio entrano in vigore subito?

Henry VIII
12th May 2008, 10:35
Non credo di essere ferrato come da te definito, anyway le EU-OPS riportano ciò che tu dici, vedi QUI (http://www.enac-italia.it/Implementazione_AnnexIII_Reg_3922-91/Annesso_III_final_text.pdf) pagina elettronica 296, OPS 1.1105 punti 1.3 e 1.4.
Al momento non ho rumors che Enac lo modifichi.

mau mau
12th May 2008, 11:20
Ma con le EU ops riusciranno nell'intento impossibile di complicare ulteriormente le cose oppure semplificheranno le cose in aeronautica?
Beh se ci hanno mezzo lo zampino i nordici, temo il peggio.

arale222
12th May 2008, 12:01
Scusa volo rovescio,

Avete dei problemi di ftl dove lavori tu?

Giusto x confrontarmi con qualche collega sulla questione.........

Volorovescio
12th May 2008, 13:36
No, ma se il limite è 13 da ridurre a 12:30 dalla terza tratta, è meglio di 14.

Volorovescio
12th May 2008, 13:58
Mi sà che ho trovato le risposte qui: http://www.enac-italia.it/Implementazione_AnnexIII_Reg_3922-91/intro.htm

Henry VIII
22nd May 2008, 21:04
Una novità interessante e sostanziale del subentro delle EU-OPS consiste nella valutazione/accettazione di eventuali deroghe o richieste specifiche da parte di un board europeo e non più da parte delle singole CAA.
Se una compagnia vuole richiedere una diversa applicazione di una norma dovrà presentare apposita domanda alla sua CAA, che poi la girerà al board dell'EU-OPS.
Se il board EU-OPS riterrà valide le argomentazioni della compagnia e vorrà concedere la deroga alla norma, questa varrà per tutte le compagnie soggette ad EU-OPS.
Spero di essere stato chiaro.

ctrevisan
24th May 2008, 00:02
In realtà la situazione (un po' complessa) è la seguente:

1) Dall'entrata in vigore della EU-OPS in poi, fino a quando l'EASA non avrà pubblicato delle nuove "specifiche di certificazione" in materia di FTL: In questa fase si applica il Reg. 3922/1991 emendato dal 1899/2006, che dice:

Reg. 3922/1991 – Articolo 8.4

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 citate e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell‘Allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notifica, avvia la procedura di cui all’Art. 12.2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e possano essere applicate.

In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura.

2) Da quando l'EASA avrà pubblicato le nuove "specifiche di certificazione" in materia di FTL, si applica l'articolo 22 del nuovo Regolamento Basico (216/2008), che dice:

Articolo 22 - Certificazione delle operazioni di volo

2. Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo:
a) l’Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l’osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includeranno tutte le principali disposizioni della sottoparte Q, dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 tenendo conto delle più recenti evidenze tecniche e scientifiche;
b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di
certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri che intende concedere l’approvazione per tale schema individuale;
c) dopo la notifica l’Agenzia entro un mese valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Trascorso tale tempo lo Stato membro interessato può concedere l’approvazione come da notifica a meno che l’Agenzia abbia discusso lo schema con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. In tal caso, qualora lo Stato membro sia d’accordo con le modifiche in questione, può concedere l’approvazione secondo quanto concordato;
d) nel caso di urgenti e impreviste circostanze operative o di necessità operative impreviste di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono, in via provvisoria, applicare deroghe alle specifiche di certificazione fintantoché l’Agenzia non esprima il proprio parere;
e) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell’Agenzia relative a uno schema individuale, l’Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida se lo schema individuale soddisfi o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3;
f) i contenuti degli schemi individuali accettabili per l’Agenzia, o su cui la Commissione ha preso una decisione positiva conformemente alla lettera e, sono pubblicati.


Ricapitolando:

- Da Luglio 2008, decide la Commissione Europea;
- In seguito, valuterà l'EASA e deciderà la Commissione.

Tutto chiaro? :}

Ciao a tutti,

CT