Vincy66
29th Jun 2012, 09:16
leggete un po' questo: :yuk:
Eutekne.info - Passeggeri di aerotaxi e aeromobili privati: definite le modalità di pagamento (http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_386623.aspx)
Con un Provvedimento pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità attuative e di versamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dell’imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e dell’imposta sugli aeromobili esteri.
Con riferimento al primo aspetto, l’art. 16 del DL 201/2011, con l’inserimento del comma 10-bis, ha previsto l’istituzione di un’imposta erariale (tassa “di lusso”) sui voli dei passeggeri degli aerotaxi (si intendono tali i voli effettuati in forza di contratti di noleggio per il trasporto di passeggeri, per l’intera capacità dell’aeromobile).
L’imposta è dovuta da ciascun passeggero al momento di effettuazione di ogni tratta (è a carico del passeggero ed è versata dal vettore) con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale (non rilevano eventuali scali tecnici).
La misura dell’imposta è fissata a:
- 100 euro per i tragitti non superiori a 1.500 Km;
- 200 euro per i tragitti superiori a 1.500 Km (la lunghezza del tragitto è pari alla più breve distanza tra il punto di arrivo e il punto di partenza maggiorata di 95 Km).
Il Provvedimento in oggetto ha stabilito che, a regime, il versamento deve essere effettuato dal vettore:
- entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio, nel caso siano stati utilizzati aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo SEE;
- prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale, per ciascuna tratta, nel caso siano utilizzati aeromobili non immatricolati nel Registro tenuto dall’ENAC o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo See.
Tuttavia, se le tratte sono state effettuate dal 29 aprile 2012 al 30 giugno 2012, l’imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.
Il versamento deve essere eseguito mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo che saranno appositamente istituiti, oppure, coloro che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento con il citato modello, possono eseguire un bonifico in “EURO” (devono essere indicati come codice BIC “BITAITRRENT”, la causale del bonifico e il codice IBAN “IT48A0100003245348008122400”).
Con riferimento, invece, all’imposta erariale sugli aeromobili privati istituita dall’art. 16 commi 11 - 14 del DL n. 201/2011, conv. n. 214/2011 (Decreto “Salva Italia”), per la cui disciplina si rinvia a quanto già scritto, si ricorda che la stessa si applica agli aeromobili privati, di cui all’art. 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, ovvero agli aeromobili non immatricolati in detto registro la cui sosta nel territorio italiano si protrae per oltre 45 giorni in via continuativa (art. 16 comma 14-bis del DL 201/2011, così come modificato dal DL 16/2012 convertito dalla L. 44/2012).
Per gli aeromobili iscritti nel Registro, l’imposta è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato (se il certificato ha durata inferiore a un anno, l’imposta è pari a un dodicesimo per ogni mese di validità).
In virtù del fatto che, rispetto a quelle originariamente previste, le misure dell’imposta sono state modificate dall’art. 3-sexies comma 1 lett. b) del DL 16/2012, può accadere che il contribuente abbia versato un’imposta superiore o inferiore rispetto a quanto dovuto.
C’è tempo sino a fine luglio per versare quanto ancora dovuto
Nel primo caso, l’eccedenza versata sarà scomputata da quella dovuta all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione oppure potrà essere richiesta a rimborso; nel secondo caso, l’imposta ancora da versare potrà essere pagata entro il 28 luglio 2012 senza l’applicazione di sanzione e interessi.
Invece, gli aeromobili non iscritti nel Registro aeronautico nazionale che hanno sostato nel territorio nazionale per più di 45 giorni dal 28 dicembre 2011 al 2 marzo 2012 potranno versare l’imposta entro il 28 luglio 2012 (l’imposta trova applicazione dal 28 dicembre 2011).
Anche l’imposta sugli aeromobili immatricolati nel registro e l’imposta sugli aeromobili esteri devono essere versate mediante modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2012 n. 11. I soggetti impossibilitati potranno eseguire anch’essi un bonifico in “EURO” (devono essere indicati come codice BIC “BITAITRRENT”, la causale del bonifico e il codice IBAN “IT35Z0100003245348008122300”).
Eutekne.info - Passeggeri di aerotaxi e aeromobili privati: definite le modalità di pagamento (http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_386623.aspx)
Con un Provvedimento pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità attuative e di versamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dell’imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e dell’imposta sugli aeromobili esteri.
Con riferimento al primo aspetto, l’art. 16 del DL 201/2011, con l’inserimento del comma 10-bis, ha previsto l’istituzione di un’imposta erariale (tassa “di lusso”) sui voli dei passeggeri degli aerotaxi (si intendono tali i voli effettuati in forza di contratti di noleggio per il trasporto di passeggeri, per l’intera capacità dell’aeromobile).
L’imposta è dovuta da ciascun passeggero al momento di effettuazione di ogni tratta (è a carico del passeggero ed è versata dal vettore) con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale (non rilevano eventuali scali tecnici).
La misura dell’imposta è fissata a:
- 100 euro per i tragitti non superiori a 1.500 Km;
- 200 euro per i tragitti superiori a 1.500 Km (la lunghezza del tragitto è pari alla più breve distanza tra il punto di arrivo e il punto di partenza maggiorata di 95 Km).
Il Provvedimento in oggetto ha stabilito che, a regime, il versamento deve essere effettuato dal vettore:
- entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio, nel caso siano stati utilizzati aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo SEE;
- prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale, per ciascuna tratta, nel caso siano utilizzati aeromobili non immatricolati nel Registro tenuto dall’ENAC o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo See.
Tuttavia, se le tratte sono state effettuate dal 29 aprile 2012 al 30 giugno 2012, l’imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.
Il versamento deve essere eseguito mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo che saranno appositamente istituiti, oppure, coloro che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento con il citato modello, possono eseguire un bonifico in “EURO” (devono essere indicati come codice BIC “BITAITRRENT”, la causale del bonifico e il codice IBAN “IT48A0100003245348008122400”).
Con riferimento, invece, all’imposta erariale sugli aeromobili privati istituita dall’art. 16 commi 11 - 14 del DL n. 201/2011, conv. n. 214/2011 (Decreto “Salva Italia”), per la cui disciplina si rinvia a quanto già scritto, si ricorda che la stessa si applica agli aeromobili privati, di cui all’art. 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, ovvero agli aeromobili non immatricolati in detto registro la cui sosta nel territorio italiano si protrae per oltre 45 giorni in via continuativa (art. 16 comma 14-bis del DL 201/2011, così come modificato dal DL 16/2012 convertito dalla L. 44/2012).
Per gli aeromobili iscritti nel Registro, l’imposta è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato (se il certificato ha durata inferiore a un anno, l’imposta è pari a un dodicesimo per ogni mese di validità).
In virtù del fatto che, rispetto a quelle originariamente previste, le misure dell’imposta sono state modificate dall’art. 3-sexies comma 1 lett. b) del DL 16/2012, può accadere che il contribuente abbia versato un’imposta superiore o inferiore rispetto a quanto dovuto.
C’è tempo sino a fine luglio per versare quanto ancora dovuto
Nel primo caso, l’eccedenza versata sarà scomputata da quella dovuta all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione oppure potrà essere richiesta a rimborso; nel secondo caso, l’imposta ancora da versare potrà essere pagata entro il 28 luglio 2012 senza l’applicazione di sanzione e interessi.
Invece, gli aeromobili non iscritti nel Registro aeronautico nazionale che hanno sostato nel territorio nazionale per più di 45 giorni dal 28 dicembre 2011 al 2 marzo 2012 potranno versare l’imposta entro il 28 luglio 2012 (l’imposta trova applicazione dal 28 dicembre 2011).
Anche l’imposta sugli aeromobili immatricolati nel registro e l’imposta sugli aeromobili esteri devono essere versate mediante modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2012 n. 11. I soggetti impossibilitati potranno eseguire anch’essi un bonifico in “EURO” (devono essere indicati come codice BIC “BITAITRRENT”, la causale del bonifico e il codice IBAN “IT35Z0100003245348008122300”).
